L’IMU sostituisce, per la componente immobiliare:
- l’ICI;
- l’IRPEF e le relative addizionali per gli immobili non locati.
Il Decreto salva – Italia, noto anche come Manovra Monti (D.L. n. 201/2011), all’art. 13, ha:
- anticipato al 2012 l’ingresso dell’Imu e contemporaneamente
- ripristinato la tassazione dell’abitazione principale (non prevista dal Decreto sul federalismo municipale).
La base imponibile si calcola prendendo la rendita dell’immobile, rivalutata del 5%, e moltiplicandola per un coefficiente fisso, a seconda del tipo di immobile.
Per l’abitazione principale è prevista una detrazione di 200 €, più (per gli anni 2012 e 2013) un’ulteriore detrazione di 50 Euro per ogni figlio fino ai 26 anni d’età che abbia residenza e dimora nell’abitazione principale fino ad un massimo di 400 €.
Come base imponibile dell’IMU si assume il valore dell’immobile secondo le regole già previste per il calcolo della base imponibile della vecchia ICI. In particolare:
- per i fabbricati iscritti in Catasto edilizio urbano, il valore è quello che si ottiene applicando all’ammontare delle rendite catastali vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori (modificati rispetto a quelli dell’ICI):
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (tale moltiplicatore è elevato a
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
- per i terreni agricoli, il valore è quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale catastale vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 130 (110 per i coltivatori diretti e gli IAP iscritti alla previdenza agricola);
- per le aree edificabili, il valore è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
I moltiplicatori applicabili per la determinazione della base imponibile IMU trovano applicazione solo ai fini di tale imposta, non anche ai fini delle imposte dirette e indirette.
In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
Domande e risposte
D.1. La nuova imu sostituisce l’ici?
R.1. In base a quanto stabilito dall’art. 8, comma 1, D. Lgs. n. 23/2011 (decreto istitutivo dell’IMU), l’IMU (Imposta municipale propria), sostituisce, per la componente immobiliare:
- l’ICI;
- l’IRPEF e le relative addizionali per gli immobili non locati.
Ne consegue che, per gli immobili acquistati per essere locati, l’IMU è sostitutiva solo dell’ICI e, quindi, tali immobili saranno soggetti all’applicazione dell’IRPEF e delle relative addizionali, salvo la possibilità per le persone fisiche di esercitare l’opzione per la c.d. “cedolare secca”, ovvero per la tassazione del reddito da locazione con l’aliquota del 21% o 19% per le locazioni a canone concordato.
D.2. Qual è il presupposto per l’applicazione dell’imu?
R.2. Il presupposto per l’applicazione dell’IMU (Imposta Municipale Unica) è il medesimo di quello previsto per l’applicazione dell’ICI, e cioè il possesso (a vario titolo) di:
- fabbricati (ovvero le unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano, comprese le relative pertinenze);
- aree fabbricabili (cioè le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi);
- terreni agricoli (cioè i terreni adibiti all’esercizio delle attività agricole e connesse);
siti nel territorio dello Stato e a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali e alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
E’ ora compresa anche l’abitazione principale (con le relative pertinenze), definita come l’unica unità immobiliare (iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano) nella quale il possessore dimora abitualmente e contemporaneamente risiede anagraficamente.
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse senza scopo di lucro) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
L’art. 13 del Decreto salva – Italia, al comma 14, comma b), ha abrogato la norma che considerava abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito ai parenti, per cui tali unità immobiliari saranno considerate come “seconde case” ai fini dell’applicazione dell’IMU.
Dovrebbe, invece, essere applicabile anche ai fini IMU la disposizione di cui all’art. 2, D. Lgs. n. 504/1992 relativa alla vecchia ICI, in base alla quale i terreni edificabili posseduti e condotti da imprenditori agricoli a titolo principale (c.d. IAP) sono considerati non edificabili.
D.3. Chi sono i soggetti passivi imu?
R.3. Soggetti passivi dell’IMU sono:
- i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- i concessionari di aree demaniali;
- i locatari di immobili concessi in leasing (anche da costruire o in corso di costruzione), a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
D.4. Qual è
Vedi sopra
Inoltre, si precisa che:
- per gli immobili classificabili nella categoria catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile IMU è calcolata prendendo a riferimento i costi, al lordo delle quote di ammortamento, risultanti dalle scritture contabili al 1° gennaio dell’anno di imposizione e applicandovi, per ciascun anno di formazione di tali costi, i coefficienti stabiliti annualmente con apposito D.M.;
- in caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
D.5. Ci sono immobili che sono esenti dall’imu?
R.5. Sì. Si tratta degli immobili indicati all’art. 9, comma 8, D. Lgs. n. 23/2011, cioè:
- gli immobili posseduti dallo Stato;
- gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5- bis, D.P.R. n. 601/1973;
- i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15, Legge n. 984/1977;
- gli immobili utilizzati da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto.
D.6. Quali sono le aliquote imu applicabili?
R.6. Le aliquote IMU applicabili sono le seguenti:
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D.7. Sono previste detrazioni per l’abitazione principale?